Art. 31.
(Tutela del personale militare della CRI chiamato in servizio).

      1. Al personale del Corpo militare, chiamato in servizio per qualunque esigenza della CRI stessa, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di

 

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conservazione del posto di lavoro e di trattamento economico, nonché di previdenza ed assistenza previste per i richiamati delle Forze armate in analoghe situazioni.